Art. 1
Art. 1La stipulazione di contratti con terzi estranei per prestazioni di natura amministrativa e/o tecnica è consentita subordinatamente alla verifica delle condizioni e all'osservanza delle norme riportate in prosieguo.
La stipulazione di contratti con terzi estranei per prestazioni di natura amministrativa e/o tecnica è consentita subordinatamente alla verifica delle condizioni e all'osservanza delle norme riportate in prosieguo.