Art. 1

Art. 1

I "Centri Servizi Interstrutturali" possono essere istituiti per l'esercizio di attività gestionali proprie di più strutture didattiche, scientifiche o di servizio, ovvero per attività di servizio di rilevante impegno finanziario, proiettate nel tempo per periodi almeno quinquennali e che rivestano interesse per più strutture.
Le risorse, di personale, finanziarie e patrimoniali per lo svolgimento delle attività in questione sono gestite dal Centro Servizi e contabilizzate a debito delle strutture utenti in proporzione ai rispettivi quozienti d'utenza.

I Centri in questione sono disciplinati dalle norme di cui al Titolo V del vigente regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, relativo alla gestione dei Dipartimenti, e dal presente Regolamento.

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