Art. 3 - Fondi disponibili

Art. 3 - Fondi disponibili

Il "Centro Servizi della Facoltà di Psicologia” usufruisce degli stanziamenti di bilancio disposti dal Consiglio di Amministrazione e dagli organi dei centri di spesa autonomi che concorrono a sostenere l'attività della Facoltà. Può disporre dei seguenti fondi:
a) dotazione ordinaria di funzionamento;
b) assegnazione per acquisto di attrezzature ed arredi didattici;
c) contributi di enti e privati versati a titolo di liberalità;
d) entrate per conto terzi o derivanti da rapporti interorganici;
e) ogni altro fondo specificamente destinato dal Consiglio di Amministrazione all'attività dei "Centri Servizi di Facoltà".

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