Art. 5 - Il Direttore

Art. 5 - Il Direttore

Direttore del Centro Servizi è il Preside.
Il Direttore è responsabile delle attività di cui al precedente art. 2, anche se concernenti l'attività didattica di singoli docenti e ricercatori, fatta salva la loro autonomia ai sensi del 2° comma, punto 5, dell'art. 85 dd. DPR 11 luglio 1980 n. 382.
Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta (se costituita) e tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio, provvede a:
- predisporre annualmente, entro il 31 maggio, le richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione dell'Università, corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle attività, e a trasmetterle al Direttore del competente CSA;

- richiedere al Direttore del competente CSA l'assegnazione di fondi nelle opportune voci di bilancio e richiedere le eventuali variazioni alla previsione in corso d’esercizio;
- rendicontare al Consiglio i risultati della gestione del Centro Servizi, fornendo al Direttore del competente CSA gli elementi utili alla redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, unitamente ad una relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:

a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività in corso nella struttura;
b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;
c) risultati generali della gestione.
Il Direttore, su delega del Direttore del competente CSA, può emettere ordini di spesa relativi al funzionamento del Centro Servizi, nei limiti dell'apposito capitolo di bilancio del competente CSA.
Il Direttore del Centro Servizi designa la persona incaricata della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

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