Art. 3
Art. 3Il Polo usufruisce di stanziamenti di bilancio disposti dal Consiglio di Amministrazione. Può disporre dei seguenti fondi:
a) dotazione ordinaria di funzionamento per l'acquisizione dei beni e servizi necessari alla sede stessa;
b) assegnazione per acquisto di attrezzature didattiche;
c) assegnazione per acquisto di arredi per aule e per funzionamento laboratori didattici;
d) contributi di enti e privati versati a titolo di liberalità;
e) contributi di funzionamento delle Scuole e dei Corsi di studio;
f) contributi per iniziative culturali provenienti da finanziamenti di enti terzi o da fondi del bilancio universitario dell’Ateneo destinati a tali iniziative;
g) contributi derivanti da attività didattiche e/o di ricerca per conto terzi;
h) ogni altro fondo specificamente destinato dal Consiglio di Amministrazione all'attività del Polo.