Art. 8 - Gestione di fondi
Art. 8 - Gestione di fondi1.- Il CSPA dispone dei seguenti fondi
a) assegnazione annuale di fondi sul bilancio universitario, deliberata dal Consiglio di Amministrazione., su proposta del Senato Accademico, anche a destinazione vincolata sulla base dei programmi approvati dagli organi di governo dell’Ateneo;
b) eventuali contributi a carico delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio dell’Ateneo, ovvero sui fondi di ricerca di docenti e ricercatori che direttamente usufruiscono dei servizi resi dal CSPA in base a criteri e modalità deliberati dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico;
c) eventuali contributi di enti o privati, versati per convenzione o a titolo di liberalità;
d) eventuali finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici o privati per attività tecnica o di consulenza ovvero finalizzati alla realizzazione dei progetti nell’ambito della Sezione Gestione Progetti;;
e) quote di proventi per prestazioni a pagamento da utilizzarsi secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi;
f) ogni altro fondo specificatamente destinato, per legge o per disposizione dei competenti organi di governo dell’Ateneo, all’attività del CSPA.