Art. 12 - Prestazioni in conto terzi
Art. 12 - Prestazioni in conto terzi1.- Enti pubblici o privati che intendano usufruire delle apparecchiature o dei servizi del CSPA devono presentare al Direttore del CSPA richiesta scritta precisando il tipo di prestazione richiesta. Le richieste devono essere prese in considerazione nell’ordine cronologico di presentazione.
2.- Il Direttore del CSPA, sentito il Responsabile di Settore competente, comunica al richiedente l’accettazione del CSPA e la data presumibile entro la quale potrà essere eseguita la prestazione “di routine”. La Giunta del CSPA, su indicazione del Direttore del CSPA, delibera sulle prestazioni in conto terzi aventi natura aventi natura di consulenza tecnica o scientifica di carattere straordinario, contratti e convenzioni a contenuto complesso ovvero richiedenti specifiche attività, nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi.
3.- Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Direttore del CSPA, delibera le tariffe da praticare alle strutture ed agli utenti interni che usufruiscono dei servizi del CSPA.
4.- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore del CSPA, delibera le tariffe per prestazioni in conto terzi, aggiornandole di anno in anno.