Art. 8 - Attività

Art. 8 - Attività

1.- Il CSIA ha il compito di organizzare nell’Ateneo il sistema informativo integrato di reti di trasmissione, di archivi e di sistemi di elaborazione di informazioni, atti a raccogliere, immagazzinare, elaborare e trasmettere dati.
2.- Il supporto informatico assicurato dal CSIA è utilizzato dall’Università ai fini della programmazione, gestione, controllo e valutazione delle sue attività.
3.- Il CSIA cura che le attività delle varie gestioni e strutture siano collegate dal sistema unitario integrato di reti di trasmissione, di archivi e di sistemi di elaborazione di informazioni, atti a raccogliere, immagazzinare, elaborare e trasmettere i dati necessari per la gestione ed il controllo, dati statistici finalizzati alla programmazione ed alla interconnessione con altri sistemi nazionali ed internazionali, nonchè dati ed informazioni finalizzati all’interscambio culturale e scientifico con reti nazionali ed internazionali.
4.- Il CSIA cura che tutti i Centri di Spesa Autonomi siano integrati nel sistema informativo dell’Ateneo affinchè i dati inseriti risultino organizzati in modo da consentire il confronto e l’integrazione delle informazioni sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso le varie strutture.
5.- Il CSIA cura che le strutture didattiche e scientifiche siano integrate nel sistema informativo per offrire informazioni sulle rispettive attività nei confronti degli utenti.
6.- L’accesso al sistema integrato di reti è disciplinato da apposito regolamento da sottoporsi all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Direttore del CSIA, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

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