Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie1. Il presente Regolamento è approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato.
Può essere modificato su proposta dei due terzi dei componenti il Comitato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la vigente normativa.