Art. 2

Art. 2

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 1 dell'Art.1 sono i seguenti:
a) giacca invernale di stoffa colore blu scuro: un petto e una fila di tre bottoni non metallici, bavero di sinistra con forellino rotondo per l'applicazione di un sigillo metallico, due tasche in basso tagliate con pattina; confezione su misura;
b) pantalone invernale della stessa stoffa della giacca, lungo senza risvolti, tre tasche, di cui una posteriore chiusa da bottone, passanti e bottoni per cintura e bretelle; confezione su misura;
c) berretto invernale della stessa stoffa della divisa, visiera rigida di colore nero; attacco alla visiera con due piccoli bottoni di metallo; confezione su misura;
d) giacca estiva in tessuto leggero di colore blu scuro; un petto e una fila di tre bottoni non metallici; bavero di sinistra con forellino rotondo per l'applicazione di un sigillo metallico, due tasche in basso tagliate con pattina; confezione su misura;
e) pantalone estivo della stessa stoffa della giacca, lungo senza risvolti, tre tasche di cui una posteriore chiusa da bottone; passanti e bottoni per cintura o bretelle; confezione su misura;
f) berretto estivo della stessa stoffa della divisa, confezione come quello invernale; su misura;
g) vestaglia di colore nero, confezione su taglia;
h) cravatta blu;
i) n. 2 camicie azzurro chiaro, manica lunga, 100% cotone, due taschini in petto;
1) n. 2 camicie azzurro chiaro, manica corta, 100% cotone, due taschini in petto.

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