Art. 4

Art. 4

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 3 dell'Art.1 sono i seguenti:
a) divisa invernale come alle lettere a), b), c), dell'Art. 2;
b) divisa estiva come alle lettere d), e), f), dell'Art. 2;
c) vestaglia come alla lettera g) dell'Art. 2;
d) cravatta blu;
e) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera i) dell'Art. 2;
f) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera 1) dell'Art. 2.

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