Art. 7
Art. 7I capi di vestiario per il personale di cui al punto 6 dell'Art. 1 sono i seguenti:
          a) divisa invernale, come alle lettere a), b), c) dell'Art. 2;
          b) divisa estiva, come alle lettere d), e), f) dell'Art. 2;
          c) vestaglia, come alla lettera g) dell'Art. 2;
          d) cravatta blu;
          e) impermeabile, come alla lettera e) dell'Art. 5;
          f) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9;
          g) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera l) dell'Art. 2;
          h) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera i) dell'Art. 2;
	i) scarpe da lavoro estive, tipo mocassino, senza lacci, colore nero, suola cuoio;
   	l) scarpe  da  lavoro  invernali,  tipo mocassino,  senza  lacci,  colore nero, suola gomma.