Art. 7

Art. 7

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 6 dell'Art. 1 sono i seguenti:
a) divisa invernale, come alle lettere a), b), c) dell'Art. 2;
b) divisa estiva, come alle lettere d), e), f) dell'Art. 2;
c) vestaglia, come alla lettera g) dell'Art. 2;
d) cravatta blu;
e) impermeabile, come alla lettera e) dell'Art. 5;
f) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9;
g) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera l) dell'Art. 2;
h) n. 2 camicie azzurro chiaro, come alla lettera i) dell'Art. 2;
i) scarpe da lavoro estive, tipo mocassino, senza lacci, colore nero, suola cuoio;
l) scarpe da lavoro invernali, tipo mocassino, senza lacci, colore nero, suola gomma.

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