Art. 11

Art. 11

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 10 dell'Art.1 sono i seguenti:
a) due vestiti da lavoro, come alla lettera a) dell'Art. 9;
b) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9;
c) n. 2 camicie da lavoro, come alla lettera c) dell'Art. 9;
d) scarpe da lavoro, come alla lettera e) dell'Art. 9;
e) stivali di gomma al ginocchio;
f) elmetto omologato E.N.P.I.;
g) guanti da lavoro;
h) scarpe da lavoro estive, come alla lettera l) dell'Art. 9.

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