Art. 13
Art. 13I capi di vestiario per il personale di cui al punto 12 dell'Art. 1 sono i seguenti:
a) n. 2 vestiti da lavoro, come alla lettera a) dell'Art. 9;
b) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9;
c) n. 2 camicie da lavoro, come alla lettera c) dell'Art. 9;
d) scarpe da lavoro, come alla lettera e) dell'Art. 9;
e) guanti da lavoro, come alla lettera g) dell'Art. 9;
f) scarpe da lavoro estive, come alla lettera l) dell'Art. 9.
g) stivali di gomma al ginocchio;
h) elmetto omologato E.N.P.I., estendendo la fornitura dello stesso a tutto il personale delle officine del Servizio di Ordinaria manutenzione.