Art. 14
Art. 14I capi di vestiario per il personale di cui al punto 13 dell'Art. 1 sono i seguenti:
a) divisa invernale di stoffa blu scuro, stessa confezione e qualit‡ di cui alle lettere a), b), c), dell'Art. 2, senza il forellino rotondo sul bavero; su misura;
b) divisa estiva di stoffa blu scuro, stessa confezione e qualit‡ di cui alle lettere d), e), f), dell'Art. 2, senza il forellino rotondo sul bavero; su misura;
c) pantalone estivo ed invernale in aggiunta alle rispettive divise, di cui alle lettere a) e b) - sempre con leggera fodera fino al ginocchio;
d) pullover leggero colore blu scuro, 50% lana, 50% acrilico, manica lunga, scollo a "V";
e) cappottina 3/4, colore blu scuro, resistente al freddo e all'acqua; su misura;
f) impermeabile colore blu scuro, qualit‡ leggera e resistente, misura su taglia;
g) vestito da lavoro, come alla lettera a) dell'Art. 9;
h) cravatta blu;
i) guanti pelle colore nero, interno lana;
1) guanti da lavoro, come alla lettera 9) dell'Art. 9;
m) n. 2 camicie colore azzurro chiaro, manica lunga, due taschini in petto, 100% cotone;
n) n. 2 camicie colore azzurro chiaro, manica corta, due taschini in petto, 100% cotone; o) stivali di gomma al ginocchio;
p) berretto estivo ed invernale della stessa stoffa delle rispettive divise, come ai punti c), f), dell'Art. 2;
q) scarpe da lavoro estive, tipo mocassino, senza lacci, colore nero, suola cuoio;
r) scarpe da lavoro invernali, tipo mocassino, senza lacci, colore nero, suola gomma.