Art. 16

Art. 16

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 15 dell'Art.1 sono i seguenti:
a) n. 2 vestiti da lavoro, come alla lettera a) dell'Art. 9;
b) giaccone, come alla lettera b) dell'Art. 9;
c) n. 2 camicie da lavoro, come alla lettera c) dell'Art. 9;
d) scarpe da lavoro, come alla lettera e) dell'Art. 9;
e) guanti da lavoro, come alla lettera g) dell'Art. 9;
f) stivali di gomma al ginocchio;
g) vestaglia da lavoro, come alla lettera d) dell'Art. 9;
h) grembiule di gomma;
i) scarpe da lavoro, come alla lettera l) dell'Art. 9.

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