Art. 20
Art. 20I capi di vestiario per il personale tecnico ed ausiliario (non addetto a compiti di rappresentanza) presso gli Istituti (ecc.) e non addetto a servizi generali dell'Universit‡, sono forniti dagli Istituti stessi.
I capi di vestiario per il personale tecnico ed ausiliario (non addetto a compiti di rappresentanza) presso gli Istituti (ecc.) e non addetto a servizi generali dell'Universit‡, sono forniti dagli Istituti stessi.