Capo 1 - FUNZIONI E INSEDIAMENTO

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Art. 1 - Composizione e funzioni

Art. 1 - Composizione e funzioni

Il Consiglio degli studenti ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture dell’Università. Esso dà pareri sui seguenti argomenti, che gli devono essere obbligatoriamente sottoposti:

a. Regolamento degli studenti
b. Regolamenti didattici di ateneo
c. Organizzazione dei servizi di supporto alla didattica
d. Misure attuative del diritto allo studio
e. Tasse e contributi a carico degli studenti
f. Utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite degli studenti
g. Organizzazione delle attività di orientamento e tutorato
h. Promozione e gestione dei rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.
Su questi argomenti il consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi ed uffici competenti.

Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, nel Comitato Universitario per lo Sport e nei Consigli di Facoltà.

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Art. 2 - Insediamento

Art. 2 - Insediamento

La seduta di insediamento e il suo eventuale aggiornamento, nelle quali sono convalidati gli eletti, costituiti i gruppi ed eletti Presidente, segretario ed eventualmente il vicePresidente, sono convocate e presiedute dal consigliere anziano, che è il consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale al Senato Accademico.

I processi verbali delle operazioni di voto effettuate durante tali sedute sono approvati seduta stante dall’assemblea e depositati presso l’amministrazione universitaria.

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Art. 3 - Elezione del presidente

Art. 3 - Elezione del presidente

Durante la seduta di insediamento, che deve raggiungere il numero legale, viene costituito l’ufficio di presidenza dell’assemblea, composto dal consigliere anziano e da almeno due scrutatori, nominati dall’assemblea su proposta dei capigruppo.
Successivamente ogni candidato alla carica di Presidente espone il proprio programma durante un breve dibattito.
Al termine di questa fase viene costituito il seggio elettorale e viene effettuata la chiamata nominale dei presenti per la votazione del Presidente, che avviene tramite schede e a scrutinio segreto.
E’ eletto Presidente il candidato che ottenga voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Qualora non si ottenga tale maggioranza, la seduta è sospesa e l’assemblea è aggiornata a nuova convocazione dopo un intervallo di almeno tre giorni.
Durante la nuova convocazione, con le medesime modalità della prima, si svolge la votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti durante la prima votazione.
E’ eletto Presidente, in seconda votazione, colui che ottenga il maggior numero di voti.
A parità di preferenze prevale l’anzianità anagrafica.
Il Presidente resta in carica per un biennio accademico.
Qualora il Presidente decada dall’ufficio, per qualsiasi motivo, il vicePresidente convoca il consiglio per effettuare la votazione del nuovo Presidente.
Nel caso in cui la decadenza del Presidente sia prevedibile (ad esempio in caso di laurea o dimissioni volontarie), è facoltà del Presidente uscente convocare il consiglio per la votazione del nuovo Presidente dell’ultima riunione del mandato, affinché non vi siano vacanze di carica.

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Art. 4 - Elezione del segretario

Art. 4 - Elezione del segretario

Il segretario è eletto con modalità similari a quelle del Presidente, nella seduta di insediamento del consiglio o nell’aggiornamento della stessa.
E’ eletto segretario colui che ottenga la maggioranza relativa dei voti espressi.
A parità di preferenze, prevale l’anzianità anagrafica.
Il segretario resta in carica per un biennio accademico.

Qualora il segretario decada dall’ufficio, per qualsiasi motivo, il Presidente convoca il consiglio per effettuare la votazione del segretario nella prima data utile.

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Art. 5 - Elezione del vicepresidente

Art. 5 - Elezione del vicepresidente

Il vicePresidente è eletto con modalità similari a quelle del Presidente, nella seduta di insediamento, nell’aggiornamento della stessa o nella prima seduta utile successiva.
E’ eletto vicePresidente colui che ottenga, in prima votazione, preferenze in numero almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Qualora non si ottenga tale maggioranza, dopo una sospensione della seduta di quindici minuti, si procede ad una seconda votazione, con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggio numero di voti nella prima votazione.
E’ eletto vicePresidente, in seconda votazione, colui che ottenga il maggior numero di voti.

A parità di preferenze, prevale l’anzianità anagrafica.

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Art. 6 - Attribuzioni del presidente

Art. 6 - Attribuzioni del presidente

Il Presidente rappresenta il consiglio degli studenti nella sua interezza e in particolare:

a. Convoca il consiglio degli studenti e predispone il relativo ordine del giorno;
b. Sottoscrive assieme al segretario i verbali delle adunanze dell’organo;
c. Adotta tutti i provvedimenti in esecuzione delle deliberazioni del consiglio degli studenti;
d. Assicura un’adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio degli studenti.

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Art. 7 - Attribuzioni della segreteria

Art. 7 - Attribuzioni della segreteria

Al segretario del consiglio degli studenti compete la stesura e sottoscrizione, assieme al Presidente, dei verbali delle adunanze dell’organo.

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Art. 8 - Attribuzioni del vicepresidente

Art. 8 - Attribuzioni del vicepresidente

Il vicePresidente coadiuva il Presidente del consiglio nello svolgimento delle sue funzioni ed esercita le funzioni di vicariato come previsto dallo Statuto.

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