Art. 1 - Composizione e funzioni
Art. 1 - Composizione e funzioniIl Consiglio degli studenti ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture dell’Università. Esso dà pareri sui seguenti argomenti, che gli devono essere obbligatoriamente sottoposti:
a. Regolamento degli studenti
b. Regolamenti didattici di ateneo
c. Organizzazione dei servizi di supporto alla didattica
d. Misure attuative del diritto allo studio
e. Tasse e contributi a carico degli studenti
f. Utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite degli studenti
g. Organizzazione delle attività di orientamento e tutorato
h. Promozione e gestione dei rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.
Su questi argomenti il consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi ed uffici competenti.
Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, nel Comitato Universitario per lo Sport e nei Consigli di Facoltà.