Art. 2 - Insediamento

Art. 2 - Insediamento

La seduta di insediamento e il suo eventuale aggiornamento, nelle quali sono convalidati gli eletti, costituiti i gruppi ed eletti Presidente, segretario ed eventualmente il vicePresidente, sono convocate e presiedute dal consigliere anziano, che è il consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale al Senato Accademico.

I processi verbali delle operazioni di voto effettuate durante tali sedute sono approvati seduta stante dall’assemblea e depositati presso l’amministrazione universitaria.

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