Art. 3 - Elezione del presidente

Art. 3 - Elezione del presidente

Durante la seduta di insediamento, che deve raggiungere il numero legale, viene costituito l’ufficio di presidenza dell’assemblea, composto dal consigliere anziano e da almeno due scrutatori, nominati dall’assemblea su proposta dei capigruppo.
Successivamente ogni candidato alla carica di Presidente espone il proprio programma durante un breve dibattito.
Al termine di questa fase viene costituito il seggio elettorale e viene effettuata la chiamata nominale dei presenti per la votazione del Presidente, che avviene tramite schede e a scrutinio segreto.
E’ eletto Presidente il candidato che ottenga voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Qualora non si ottenga tale maggioranza, la seduta è sospesa e l’assemblea è aggiornata a nuova convocazione dopo un intervallo di almeno tre giorni.
Durante la nuova convocazione, con le medesime modalità della prima, si svolge la votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti durante la prima votazione.
E’ eletto Presidente, in seconda votazione, colui che ottenga il maggior numero di voti.
A parità di preferenze prevale l’anzianità anagrafica.
Il Presidente resta in carica per un biennio accademico.
Qualora il Presidente decada dall’ufficio, per qualsiasi motivo, il vicePresidente convoca il consiglio per effettuare la votazione del nuovo Presidente.
Nel caso in cui la decadenza del Presidente sia prevedibile (ad esempio in caso di laurea o dimissioni volontarie), è facoltà del Presidente uscente convocare il consiglio per la votazione del nuovo Presidente dell’ultima riunione del mandato, affinché non vi siano vacanze di carica.

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