Art. 4 - Elezione del segretario

Art. 4 - Elezione del segretario

Il segretario è eletto con modalità similari a quelle del Presidente, nella seduta di insediamento del consiglio o nell’aggiornamento della stessa.
E’ eletto segretario colui che ottenga la maggioranza relativa dei voti espressi.
A parità di preferenze, prevale l’anzianità anagrafica.
Il segretario resta in carica per un biennio accademico.

Qualora il segretario decada dall’ufficio, per qualsiasi motivo, il Presidente convoca il consiglio per effettuare la votazione del segretario nella prima data utile.

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