Art. 5 - Elezione del vicepresidente
Art. 5 - Elezione del vicepresidenteIl vicePresidente è eletto con modalità similari a quelle del Presidente, nella seduta di insediamento, nell’aggiornamento della stessa o nella prima seduta utile successiva.
E’ eletto vicePresidente colui che ottenga, in prima votazione, preferenze in numero almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Qualora non si ottenga tale maggioranza, dopo una sospensione della seduta di quindici minuti, si procede ad una seconda votazione, con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggio numero di voti nella prima votazione.
E’ eletto vicePresidente, in seconda votazione, colui che ottenga il maggior numero di voti.
A parità di preferenze, prevale l’anzianità anagrafica.