Capo 2 - RIUNIONI

Capo 2 - RIUNIONI admin

Art. 9 - Convocazioni

Art. 9 - Convocazioni

Il Consiglio degli Studenti viene convocato per iniziativa del Presidente del Consiglio oppure:

a. Su richiesta del Rettore;
b. Su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri in carica
Nei suddetti casi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
In ogni caso, la convocazione, da effettuarsi mediante avviso scritto contenente la data, l’ora, il luogo della riunione, l’ordine del giorno, deve essere spedita all’interessato almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta. La convocazione può essere validamente effettuata anche tramite altri mezzi, se preventivamente concordati. Nel caso in cui si renda necessario, per qualsiasi motivo, riconvocare il consiglio in seconda convocazione o sospendere la seduta per rinviarla ad altro giorno, i consiglieri presenti non necessitano della relativa convocazione scritta.
Nei casi di urgenza, la cui motivazione deve venir riportata nel testo della convocazione, l’avviso deve essere recapitato almeno 48 ore prima dell’ora di inizio della riunione.
Il Presidente è tenuto a rendere pubblica la data delle sedute e gli argomenti da trattare mediante l’affissione dei relativi avvisi nella bacheca del consiglio degli studenti contestualmente all’invio delle convocazioni ai consiglieri entro i termini sopra indicati e, al caso, con comunicati da divulgare per mezzo degli organi di informazione o con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno.

Tutti gli atti relativi a ciascun argomento all’ordine del risultano depositati presso l’ufficio di Presidenza del consiglio degli studenti nei 5 giorni precedenti l’adunanza del consiglio: durante l’orario d’ufficio della Presidenza tutti i consiglieri hanno diritto a prenderne visione.

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Art. 10 - Ordine del giorno

Art. 10 - Ordine del giorno

Ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno assume un numero d’ordine progressivo.
Nelle sedute possono essere posti in trattazione i soli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno o sopravvenuti argomenti di particolare urgenza, sentiti i capigruppo. Tale proposta si intende accolta se non vi sono obiezioni, altrimenti si vota la proposta.

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Art. 11 - Validità delle sedute

Art. 11 - Validità delle sedute

Le sedute del consiglio hanno luogo in aule dell’Università degli Studi di Trieste ed iniziano all’ora stabilita nell’avviso di convocazione.
Le adunanze del consiglio e delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.
Le giustificazioni devono pervenire entro l’ora di convocazione della seduta anche tramite i capigruppo.
Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale, da egli stesso accertato mediante appello nominale.
La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell’adunanza da qualunque consigliere.
Trascorsi 30 minuti dall’ora fissata nell’avviso di convocazione e non risulti il numero legale, il Presidente dichiara l’inefficacia della seduta. Nel verbale dovranno essere registrati i consiglieri intervenuti.
In caso di mancanza del numero legale, la seduta è sciolta e il Presidente provvede, per gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, o non conclusi o non del tutto trattati, ad allegarli all’ordine del giorno della seduta successiva.
Per ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno, il segretario provvede alla redazione, in forma sintetica, di un processo verbale che riassume l’andamento e l’esito della discussione e delle votazioni.
Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal Presidente, se non approvato seduta stante, deve essere approvato come primo punto all’ordine del giorno della prima seduta utile.
I rappresentanti non possono essere sostituiti da altri per le riunioni del consiglio e delle sue commissioni.

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Art. 12 - Votazioni e deliberazioni

Art. 12 - Votazioni e deliberazioni

Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei consiglieri.
Nel caso in cui siano in oggetto nomine di persone, la votazione avviene a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, attraverso appello nominale.
Il numero di preferenze esprimibili nella nomina di persone è misurato al numero degli eligendi; in modo particolare sarà unica in caso della nomina del Presidente, del segretario e del vicePresidente; sarà compreso entro i 2/3 degli erigendi negli altri casi.
Le deliberazioni (consiliari o di commissione) sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alla riunione.
Qualora si giunga ad un voto di parità, prevale il voto di chi presiede l’assemblea.

Nessuno può prendere parte a votazioni che lo riguardino personalmente o suoi parenti ed affini fino al quarto grado.

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Art. 13 - Assenze e decadenze

Art. 13 - Assenze e decadenze

Con le giustificazioni valide, al termine dell’anno accademico, si redige la contabilità delle assenze, elaborando un documento.
Decade dal mandato chiunque non partecipi senza giustificazione per più di 3 volte consecutive, ovvero sia comunque assente alla maggioranza delle sedute durante il periodo di un anno accademico.

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