Art. 10 - Ordine del giorno

Art. 10 - Ordine del giorno

Ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno assume un numero d’ordine progressivo.
Nelle sedute possono essere posti in trattazione i soli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno o sopravvenuti argomenti di particolare urgenza, sentiti i capigruppo. Tale proposta si intende accolta se non vi sono obiezioni, altrimenti si vota la proposta.

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