Art. 11 - Validità delle sedute

Art. 11 - Validità delle sedute

Le sedute del consiglio hanno luogo in aule dell’Università degli Studi di Trieste ed iniziano all’ora stabilita nell’avviso di convocazione.
Le adunanze del consiglio e delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.
Le giustificazioni devono pervenire entro l’ora di convocazione della seduta anche tramite i capigruppo.
Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale, da egli stesso accertato mediante appello nominale.
La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell’adunanza da qualunque consigliere.
Trascorsi 30 minuti dall’ora fissata nell’avviso di convocazione e non risulti il numero legale, il Presidente dichiara l’inefficacia della seduta. Nel verbale dovranno essere registrati i consiglieri intervenuti.
In caso di mancanza del numero legale, la seduta è sciolta e il Presidente provvede, per gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, o non conclusi o non del tutto trattati, ad allegarli all’ordine del giorno della seduta successiva.
Per ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno, il segretario provvede alla redazione, in forma sintetica, di un processo verbale che riassume l’andamento e l’esito della discussione e delle votazioni.
Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal Presidente, se non approvato seduta stante, deve essere approvato come primo punto all’ordine del giorno della prima seduta utile.
I rappresentanti non possono essere sostituiti da altri per le riunioni del consiglio e delle sue commissioni.

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