Art. 12 - Votazioni e deliberazioni

Art. 12 - Votazioni e deliberazioni

Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei consiglieri.
Nel caso in cui siano in oggetto nomine di persone, la votazione avviene a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, attraverso appello nominale.
Il numero di preferenze esprimibili nella nomina di persone è misurato al numero degli eligendi; in modo particolare sarà unica in caso della nomina del Presidente, del segretario e del vicePresidente; sarà compreso entro i 2/3 degli erigendi negli altri casi.
Le deliberazioni (consiliari o di commissione) sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alla riunione.
Qualora si giunga ad un voto di parità, prevale il voto di chi presiede l’assemblea.

Nessuno può prendere parte a votazioni che lo riguardino personalmente o suoi parenti ed affini fino al quarto grado.

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