Capo 3 - COMMISSIONI

Capo 3 - COMMISSIONI admin

Art. 14 - Commissioni

Art. 14 - Commissioni

Il Consiglio degli Studenti organizza la sua attività mediante l’istituzione, anche temporanea per specifici problemi, di commissioni di lavoro.
Il numero dei componenti delle commissioni permanenti, deciso dal Presidente del Consiglio degli Studenti sentiti i capigruppo, va da un minimo di 3 ad un massimo di 10 consiglieri.
Tale composizione deve rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio degli Studenti.
Gli elenchi dei consiglieri preposti per far parte delle varie commissioni è presentato dai capigruppo.
La costituzione della commissione viene portata a conoscenza del Consiglio.
Ogni Consigliere può far parte al massimo di 2 commissioni permanenti e coordinarne non più di una.
Nel caso di motivate dimissioni (o decadenza del mandato all’interno del Consiglio degli Studenti) di un Consigliere da una delle commissioni, il capogruppo comunica al Presidente un sostituto e la modifica viene messa a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.
Le commissioni permanenti restano in carica per tutto il mandato del Consiglio a meno che il Consiglio non ne deliberi lo scioglimento a maggioranza dei due terzi dei presenti. In questo caso, motivando le ragioni di tale scioglimento, si procede con la rinomina della commissione in causa.
Il Coordinatore della commissione è un commissario eletto all’interno della commissione stessa con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti.
Le commissioni di lavoro sono convocate dal Coordinatore con modalità concordate assieme ai commissari ed ordine del giorno redatto dal coordinatore stesso; le convocazioni devono comunque pervenire ai commissari con almeno 54 ore di preavviso rispetto alla data della riunione. La maggioranza assoluta dei commissari può richiedere al Coordinatore la convocazione della commissione. La richiesta deve essere motivata e presentare l’ordine del giorno proposto. Il Coordinatore è tenuto a riunire la commissione nei modi e tempi previsti dal regolamento.
Ogni commissario può chiedere al Coordinatore l’inserimento nell’o.d.g. delle sedute di argomenti che rientrano nelle competenze della commissione. In caso di diniego, il commissario può chiedere in sede di seduta della commissione stessa, che sulla proposta di modifica dell’o.d.g. si esprima con voto palese l’intera commissione.
I Coordinatori , oltre a convocare le riunioni, relazionano al consiglio degli studenti sui risultati e le proposte o sui progressi dei lavori delle commissioni. Il Coordinatore è inoltre responsabile di tutti gli atti riguardanti le varie convocazioni ed i lavori delle commissioni, distribuisce ai commissari tutta la documentazione utile allo svolgimento dei lavori e redige , su eventuale richiesta dei commissari o del Presidente del Consiglio degli Studenti, un verbale sintetico delle riunioni della commissione.
Ai lavori delle commissioni possono partecipare, su invito del Coordinatore, il Presidente del Consiglio degli Studenti o esperti della materia di trattazione.
Le riunioni delle commissioni si tengono presso i locali dell’Università degli Studi di Trieste.
Le commissioni hanno funzione di:

a. formulare mozioni e proposte di deliberazione da proporre al Consiglio;
b. di sentire sia i rappresentanti delle realtà associative operanti nell’Università degli Studi di Trieste, sia gli esperti di particolari problematiche, purché senza spese per l’Amministrazione universitaria;
c. di chiedere l’intervento di rappresentanti dell’università per l’illustrazione tecnica di problematiche in esame;
d. di chiedere agli uffici competenti nonché a singoli o gruppi di studenti informazioni e notizie inerenti gli argomenti in trattazione.

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Art. 15 - Commissioni permanenti e temporanee

Art. 15 - Commissioni permanenti e temporanee

Le commissioni consiliari permanenti sono:

a. Statuto, regolamenti, trasparenza ed affari generali
b. Didattica, orientamento tutorato
c. Diritto allo studio
d. Fondi ed Attività culturali autogestite dal Consiglio degli Studenti
e. Tasse, contributi studenteschi e servizi
f. Edilizia universitaria e sviluppo strutture
g. Promozione e rapporti esterni
È facoltà del Consiglio istituire in qualsiasi momento commissioni temporanee che si occupino di specifiche materie. Le commissioni così formate sono sottoposte a tutte le regole previste dall’articolo 14 del presente regolamento , ad eccezione del fatto che il numero di commissari e la loro composizione è totalmente arbitraria. Contestualmente all’insediamento vengono fissati i limiti temporali del lavoro della commissione e la sua composizione.
L’istituzione delle commissioni temporanee possono essere proposte dal Presidente oppure su richiesta di un terzo del Consiglio degli Studenti. In tale proposta dovranno essere riportati gli argomenti da trattare, la composizione ed i tempi nei quali la commissione dovrà esprimersi. Su tale proposta il Consiglio degli Studenti vota a maggioranza.
I compiti ed i tempi di lavoro delle commissioni sono assegnate nel momento dell’insediamento e non possono venire modificate se non dal Consiglio stesso. Nella prima adunanza utile del Consiglio degli Studenti, dopo la scadenza del mandato della commissione temporanea, il Coordinatore della commissione esporrà al Consiglio i risultati del lavoro con le eventuali proposte o mozioni. Il Consiglio prende contestualmente atto dello scioglimento della commissione.
In caso di scadenza del mandato del Consiglio (o decadenza del Consiglio stesso) le commissioni temporanee non vengono rinnovate automaticamente.

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Art. 16 - I pareri obbligatori del consiglio degli studenti

Art. 16 - I pareri obbligatori del consiglio degli studenti

Premesso che il Consiglio degli Studenti deve esprimere i propri pareri obbligatori entro 20 giorni dal ricevimento delle pratiche da parte della segretaria del consiglio, e che la mancata espressione entro i predetti termini costituisce astensione dal parere, il consiglio degli studenti adotta la seguente procedura per l’espressione dei pareri obbligatori.
Il Presidente stabilisce quale commissione ha la competenza sulla materia in oggetto del parere obbligatorio.
La commissione indicata dal Presidente come competente in materia, deve essere convocata entro 7 giorni dal ricevimento da parte della segreteria degli atti su cui va espresso il parere.
I lavori della commissione si concludono con la stesura di un parere preliminare da sottoporre alla discussione e al voto del consiglio degli studenti. In caso non vi sia unanimità fra i commissari è possibile anche la stesura di un parere preliminare di maggioranza ed uno di minoranza. I pareri preliminari dovranno comunque essere immediatamente depositati presso la segreteria dove rimarranno a disposizione dei consiglieri.
L’adunanza del consiglio che deve emettere il parere deve svolgersi entro e non oltre il 17° giorno dal ricevimento da parte della segreteria degli atti. Nel caso in cui entro tale termine fosse già stata convocata una seduta del consiglio, viene fatto obbligo al Presidente di inserire l’emissione del parere nell’ordine del giorno attraverso un “annuncio di variazione dell’ordine del giorno” inviato ai consiglieri. In questo caso la commissione deve concludere i propri lavori entro almeno 48 ore precedentemente la riunione del consiglio.

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Art. 17 - Proposte di deliberazione

Art. 17 - Proposte di deliberazione

Tutti gli atti che possono formare oggetto di discussione in consiglio debbono essere messi a disposizione dei consiglieri, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti e l’ufficio Organi Accademici.
Le proposte di deliberazione d’iniziativa dei consiglieri o delle commissioni di lavoro, sono depositate, a cura dei proponenti, presso la segreteria, affinché il Presidente ne prenda visione e provveda a iscriverle all’ordine del giorno della prima seduta utile.
Le proposte di emendamento vanno votate prima della votazione della rispettiva proposta di deliberazione. Può essere richiesto al consiglio di esprimersi sulla votazione per parti. La votazione per parti avviene senza discussione e senza ulteriori interventi.
I consiglieri possono presentare per iscritto interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano il consiglio e la vita universitaria.
Le interrogazioni e le interpellanze implicano risposta immediata da parte del Presidente o del coordinatore di commissione al quale sono rivolte, mentre le mozioni sono iscritte all’ordine del giorno per la prima seduta utile.
E’ mozione d’ordine, proponibile dai consiglieri in qualsiasi momento, il richiamo al regolamento o il rilievo circa il modo o l’ordine con il quale è stata proposta la questione in discussione o si intenda porre in votazione.

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Art. 18 - Interventi

Art. 18 - Interventi

Gli interventi dei singoli consiglieri nel corso del dibattito precedente la votazione di delibere vengono regolamentati dal Presidente in merito alla durata, che deve essere compresa entro termini ragionevoli.

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