Art. 14 - Commissioni

Art. 14 - Commissioni

Il Consiglio degli Studenti organizza la sua attività mediante l’istituzione, anche temporanea per specifici problemi, di commissioni di lavoro.
Il numero dei componenti delle commissioni permanenti, deciso dal Presidente del Consiglio degli Studenti sentiti i capigruppo, va da un minimo di 3 ad un massimo di 10 consiglieri.
Tale composizione deve rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio degli Studenti.
Gli elenchi dei consiglieri preposti per far parte delle varie commissioni è presentato dai capigruppo.
La costituzione della commissione viene portata a conoscenza del Consiglio.
Ogni Consigliere può far parte al massimo di 2 commissioni permanenti e coordinarne non più di una.
Nel caso di motivate dimissioni (o decadenza del mandato all’interno del Consiglio degli Studenti) di un Consigliere da una delle commissioni, il capogruppo comunica al Presidente un sostituto e la modifica viene messa a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.
Le commissioni permanenti restano in carica per tutto il mandato del Consiglio a meno che il Consiglio non ne deliberi lo scioglimento a maggioranza dei due terzi dei presenti. In questo caso, motivando le ragioni di tale scioglimento, si procede con la rinomina della commissione in causa.
Il Coordinatore della commissione è un commissario eletto all’interno della commissione stessa con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti.
Le commissioni di lavoro sono convocate dal Coordinatore con modalità concordate assieme ai commissari ed ordine del giorno redatto dal coordinatore stesso; le convocazioni devono comunque pervenire ai commissari con almeno 54 ore di preavviso rispetto alla data della riunione. La maggioranza assoluta dei commissari può richiedere al Coordinatore la convocazione della commissione. La richiesta deve essere motivata e presentare l’ordine del giorno proposto. Il Coordinatore è tenuto a riunire la commissione nei modi e tempi previsti dal regolamento.
Ogni commissario può chiedere al Coordinatore l’inserimento nell’o.d.g. delle sedute di argomenti che rientrano nelle competenze della commissione. In caso di diniego, il commissario può chiedere in sede di seduta della commissione stessa, che sulla proposta di modifica dell’o.d.g. si esprima con voto palese l’intera commissione.
I Coordinatori , oltre a convocare le riunioni, relazionano al consiglio degli studenti sui risultati e le proposte o sui progressi dei lavori delle commissioni. Il Coordinatore è inoltre responsabile di tutti gli atti riguardanti le varie convocazioni ed i lavori delle commissioni, distribuisce ai commissari tutta la documentazione utile allo svolgimento dei lavori e redige , su eventuale richiesta dei commissari o del Presidente del Consiglio degli Studenti, un verbale sintetico delle riunioni della commissione.
Ai lavori delle commissioni possono partecipare, su invito del Coordinatore, il Presidente del Consiglio degli Studenti o esperti della materia di trattazione.
Le riunioni delle commissioni si tengono presso i locali dell’Università degli Studi di Trieste.
Le commissioni hanno funzione di:

a. formulare mozioni e proposte di deliberazione da proporre al Consiglio;
b. di sentire sia i rappresentanti delle realtà associative operanti nell’Università degli Studi di Trieste, sia gli esperti di particolari problematiche, purché senza spese per l’Amministrazione universitaria;
c. di chiedere l’intervento di rappresentanti dell’università per l’illustrazione tecnica di problematiche in esame;
d. di chiedere agli uffici competenti nonché a singoli o gruppi di studenti informazioni e notizie inerenti gli argomenti in trattazione.

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