Art. 15 - Commissioni permanenti e temporanee

Art. 15 - Commissioni permanenti e temporanee

Le commissioni consiliari permanenti sono:

a. Statuto, regolamenti, trasparenza ed affari generali
b. Didattica, orientamento tutorato
c. Diritto allo studio
d. Fondi ed Attività culturali autogestite dal Consiglio degli Studenti
e. Tasse, contributi studenteschi e servizi
f. Edilizia universitaria e sviluppo strutture
g. Promozione e rapporti esterni
È facoltà del Consiglio istituire in qualsiasi momento commissioni temporanee che si occupino di specifiche materie. Le commissioni così formate sono sottoposte a tutte le regole previste dall’articolo 14 del presente regolamento , ad eccezione del fatto che il numero di commissari e la loro composizione è totalmente arbitraria. Contestualmente all’insediamento vengono fissati i limiti temporali del lavoro della commissione e la sua composizione.
L’istituzione delle commissioni temporanee possono essere proposte dal Presidente oppure su richiesta di un terzo del Consiglio degli Studenti. In tale proposta dovranno essere riportati gli argomenti da trattare, la composizione ed i tempi nei quali la commissione dovrà esprimersi. Su tale proposta il Consiglio degli Studenti vota a maggioranza.
I compiti ed i tempi di lavoro delle commissioni sono assegnate nel momento dell’insediamento e non possono venire modificate se non dal Consiglio stesso. Nella prima adunanza utile del Consiglio degli Studenti, dopo la scadenza del mandato della commissione temporanea, il Coordinatore della commissione esporrà al Consiglio i risultati del lavoro con le eventuali proposte o mozioni. Il Consiglio prende contestualmente atto dello scioglimento della commissione.
In caso di scadenza del mandato del Consiglio (o decadenza del Consiglio stesso) le commissioni temporanee non vengono rinnovate automaticamente.

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