Art. 20 - Rappresentanza del consiglio

Art. 20 - Rappresentanza del consiglio

Il Consiglio è rappresentato, all’esterno, dal Presidente.
I consiglieri non possono, se non a titolo personale, prendere posizioni all’esterno a nome del consiglio o delle sue commissioni.

E’ ammesso, tuttavia, al Presidente, delegare il vicePresidente o i coordinatori e/o commissari a rappresentare il consiglio nella sua interezza (il vicePresidente) o su particolari temi (coordinatori e/o commissari) verso l’esterno.

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