Titolo 2 - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Titolo 2 - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche admin

Art. 11 - Corsi di Laurea

Art. 11 - Corsi di Laurea

1. Il Corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
L’acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate nell’osservanza delle disposizioni di legge e dell’Unione europea e di quelle di cui all’articolo 11, comma 4 del RAU.
La durata normale di un Corso di laurea è di tre anni.

2. Le conoscenze richieste per l’accesso ai Corsi di laurea e le relative modalità di verifica sono definite nei singoli Ordinamenti didattici allegati al presente Regolamento e nei Regolamenti didattici dei corsi stessi.

La verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, può essere svolta in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea stabiliscono specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso se la verifica non è positiva. Tali obblighi sono assegnati anche a studenti di corsi di laurea ad accesso programmato ammessi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
3. I Corsi di laurea afferenti alla medesima Classe o gruppi affini di essi condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall’art. 3, c. 4 del RAU. Su proposta dei Consigli di Facoltà si possono definire gruppi di affinità con apposita delibera del Senato accademico, anche tra Corsi di laurea di Classi diverse.
4. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
5. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.

6. Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di laurea possono essere realizzati con il concorso di più Facoltà della stessa Università, nonché con il concorso di più Atenei.

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Art. 12 - Corsi di laurea magistrale

Art. 12 - Corsi di laurea magistrale

Il Corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale di un Corso di laurea magistrale è di due anni.
Per essere ammessi ad un Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea, o del Diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Per i Corsi di laurea magistrale non a numero programmato, le Facoltà stabiliscono specifici criteri d’accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione, verificate con modalità definite negli Ordinamenti didattici e nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi. Eventuali integrazioni curricolari, in termini di crediti formativi universitari, devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.

Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di laurea magistrale possono essere realizzati con il concorso di più Facoltà della stessa Università, nonché con il concorso di più Atenei.

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Art. 13 - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Art. 13 - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

L’Ateneo attiva Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, regolati da direttive dell’Unione europea o finalizzati all’accesso alle professioni legali. La durata normale di un Corso di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque o sei anni.
L’ammissione è consentita con il titolo di scuola secondaria superiore o con altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
Per conseguire la Laurea magistrale in uno dei Corsi di cui al comma 1, lo studente deve aver conseguito un numero di crediti compreso tra i 300 e i 360, come stabilito nei rispettivi Ordinamenti didattici.
Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di laurea magistrale a ciclo unico possono essere realizzati con il concorso di più Facoltà della stessa Università, nonché con il concorso di più Atenei.

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Art. 14 - Corsi di specializzazione

Art. 14 - Corsi di specializzazione

Il Corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea.
Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea specialistica/magistrale, ovvero della Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto ministeriale 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Altri requisiti specifici di ammissione nonché eventuali crediti formativi aggiuntivi sono stabiliti dai Decreti ministeriali.
Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di specializzazione possono essere realizzati con il concorso di più Facoltà della stessa Università, nonché con il concorso di più Atenei.

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Art. 15 - Dottorati di ricerca

Art. 15 - Dottorati di ricerca

I Dottorati di ricerca sono disciplinati da uno specifico Regolamento di Ateneo che, recependo le normative vigenti, ne stabilisce gli obiettivi formativi, il programma degli studi, la durata, l’eventuale articolazione in crediti nonché le modalità di accesso e conseguimento del titolo.
Il Regolamento può altresì prevedere l’attivazione di Dottorati in collaborazione con altre Università e con altri soggetti pubblici o privati, stabilendone i requisiti e le modalità.
Possono essere attivati Dottorati di ricerca in base ad accordi bilaterali e multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, anche in deroga a quanto previsto dal D.M. 224/99 e successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento di cui al comma 1.

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Art. 16 - Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente (Master universitari)

Art. 16 - Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente (Master universitari)

1.L’Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, finalizzati all’acquisizione di particolari competenze anche di carattere intersettoriale, in determinati settori scientifici, tecnici e professionali (di seguito Master universitari).
2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello.

Per l’accesso ai Master universitari di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea.
Per l’accesso ai Master universitari di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica/magistrale.
3. I Master universitari vengono istituiti ed attivati su proposta della struttura interessata, con delibera del Senato accademico previo parere conforme del Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili.
4. Le proposte di istituzione e attivazione contengono il Regolamento didattico.
5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale.
6. L’Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Master interuniversitari, sia di primo che di secondo livello. L’Ateneo può altresì istituire Master universitari in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati.

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Art. 17 - Passaggi e trasferimenti di Corso

Art. 17 - Passaggi e trasferimenti di Corso

Lo studente di un Corso di laurea o di laurea magistrale può chiedere, in qualunque anno di corso, nei termini stabiliti, il passaggio ad altro Corso attivato presso l’Ateneo di appartenenza o il trasferimento ad altro Ateneo o istituto superiore con il riconoscimento totale o parziale dei crediti già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.L’autorizzazione al trasferimento ad altro Ateneo o istituto superiore è subordinata alla mancanza di pendenze nei confronti delle biblioteche dell’Università.
Il Consiglio di Facoltà cui afferisce il Corso di studio al quale lo studente intende passare o trasferirsi delibera circa il riconoscimento dei crediti conseguiti ai fini del nuovo curriculum nei termini stabiliti dalla normativa vigente e indica l’anno di corso al quale lo studente è ammesso. Lo studente potrà sostenere gli esami di profitto solo dopo la deliberazione del competente Consiglio di Facoltà in merito alla sua richiesta di passaggio o trasferimento.
I passaggi e i trasferimenti a Corsi di studio che prevedano numero programmato o prove di ammissione/idoneità sono subordinati al superamento delle relative prove di ammissione, secondo le modalità fissate dagli appositi bandi.
Il passaggio da un Corso di studio ad un altro per il quale lo studente non richiede il riconoscimento di crediti, avverrà automaticamente.

5. Le modalità e i termini di passaggio e di trasferimento saranno disciplinati con apposito Regolamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del D.M. 270/2004.

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Art. 18 - Ammissione a corsi singoli

Art. 18 - Ammissione a corsi singoli

Gli studenti iscritti o laureati presso corsi di studio di Università italiane o estere, possono iscriversi a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame secondo modalità che verranno disciplinate dalle singole Facoltà.
Usufruiscono della medesima norma i laureati presso Atenei italiani i quali abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della Laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l’ammissione a concorsi pubblici o per l’accesso a Scuole di specializzazione.

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Art. 19 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

Art. 19 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. L'Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università straniere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche ed organizzative.
2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo possono svolgere parte degli studi presso Università straniere. A tale fine debbono essere stipulati accordi con l'Università ospitante.

La possibilità di svolgere studi all’estero è subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Facoltà o del docente dallo stesso delegato, che specifica il numero, la tipologia ed il programma dei corsi da seguire all’estero.

Il riconoscimento degli studi effettuati all’estero è deciso dal Consiglio di Facoltà sulla base della documentazione rilasciata dall’Università ospitante.
4. Le tipologie del riconoscimento sono:
riconoscimento della frequenza;
riconoscimento dell'esame;
riconoscimento del periodo di preparazione della tesi;
riconoscimento del tirocinio (ove previsto nell'Ordinamento nazionale).
5. La conversione dei voti, secondo il sistema previsto dal presente Regolamento, viene elaborata sulla base di tabelle proposte dai singoli Consigli di Facoltà e potrà essere effettuata non solo su criteri puramente aritmetici ma anche su criteri statistici, che tengano conto della effettiva distribuzione dei voti, sia nell' Università di origine che in quella ospitante.
6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio di Facoltà delibera di riconoscere le frequenze e gli esami sostenuti all'estero riportandoli con una denominazione che sia riferibile alle discipline contenute nei settori scientifico-disciplinari del Corso di studio.
7. La predetta deliberazione è immediatamente esecutiva.
8. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.
9. Allo studente potrà essere rilasciata, a richiesta, certificazione degli studi compiuti all'estero comprensiva degli esami superati presso l'Università straniera.

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Art. 20 - Calendario didattico

Art. 20 - Calendario didattico

1. Le attività didattiche di ogni anno accademico iniziano di norma il 1° ottobre e terminano il 30 settembre dell’anno successivo.
2. Il Senato accademico, su proposta dei Consigli di Facoltà, ogni anno è tenuto a deliberare ed a rendere pubbliche le determinazioni relative all’attivazione dei Corsi di studio (offerta formativa), secondo i termini e le norme stabiliti dal Ministero. Contestualmente delibera sulle modalità e i termini di scadenza delle immatricolazioni e delle iscrizioni.
3. Le Facoltà, annualmente entro il 31 luglio, stabiliscono il calendario delle lezioni, per ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale.
4. Le Facoltà definiscono gli orari dei singoli insegnamenti, il numero degli appelli di esame e i periodi in cui gli appelli sono effettuati, fermo restando che l'intervallo fra due appelli successivi deve essere di almeno due settimane; possono altresì definire i periodi di sospensione delle lezioni per l'espletamento degli esami.

5. Le Facoltà, due mesi prima dell'inizio di ogni sessione, curano la pubblicazione delle date degli appelli.

6. Ogni Facoltà indice almeno tre sessioni di esame, con un minimo di sei appelli complessivi.
7. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione può sostenere, senza alcuna limitazione di numero, tutti gli esami relativi a corsi già frequentati.

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Art. 21 - Tipologia e articolazioni degli insegnamenti

Art. 21 - Tipologia e articolazioni degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici di qualsiasi Corso di studi possono prevedere l’articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell’assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

2. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti didattici possono prevedere l’attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, per ciascuna di tali tipologie di insegnamento stabiliscono l’eventuale afferenza ad un settore scientifico-disciplinare, l’assegnazione di crediti formativi universitari, la verifica del profitto e le sue modalità.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio prevedono inoltre l’assegnazione di crediti a stage e tirocini, da attribuire attraverso forme specifiche di verifica.
4. I corsi di insegnamento possono essere articolati in più moduli, a ciascuno dei quali può essere attribuito un corrispondente numero di crediti. In tal caso la prova di verifica finale dovrà accertare il profitto acquisito nell’insieme dei moduli. In ogni caso, in ciascun Corso di laurea non possono comunque essere previsti più di venti esami o valutazioni finali di profitto, e per ciascun Corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell’Unione europea, non più di dodici esami. Allo scopo, i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, prevedendo le modalità per la valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente da parte dei docenti, titolari degli insegnamenti o moduli coordinati.
5. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori.
6. I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica pratica ad esse connesse.
7. I Consigli di Facoltà possono mutuare insegnamenti di un diverso curriculum o di un diverso corso di studio, anche di altra Facoltà. In questo ultimo caso è necessario il previo assenso della Facoltà interessata. La mutuazione da un corso di studio di altro Ateneo è oggetto di apposita convenzione.
8. Il Consiglio di Facoltà può deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l’inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

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Art. 22 - Esami e verifiche del profitto

Art. 22 - Esami e verifiche del profitto

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l’acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti) o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.).
La votazione viene espressa in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell’esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
I criteri per la valutazione dei tirocini e delle altre prove di verifica del profitto diverse dagli esami, previsti dagli ordinamenti didattici, sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà.
Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici, non è consentita la ripetizione di un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside e sono composte da almeno due membri: il titolare del corso di insegnamento o uno dei titolari nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, con funzioni di Presidente di Commissione, e un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare, o un cultore della materia nominato dalla Facoltà. In caso di assenza del titolare dell’insegnamento le funzioni di Presidente possono essere affidate dal Preside ad altro docente. La ripartizione del lavoro della Commissione d'esame in sottocommissioni, formate da almeno due membri, si svolge per iniziativa del Presidente della Commissione e sotto la sua responsabilità.
La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata tramite registri cartacei o strumenti di verbalizzazione telematica, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia. I docenti, Presidenti di Commissioni di esame di profitto, hanno l'obbligo di restituire i verbali cartacei di tali esami, debitamente compilati, agli uffici competenti, entro cinque giorni dalla conclusione di ciascun appello. Nel caso di utilizzo della procedura telematica, nelle more dell’adozione della firma digitale, entro il medesimo termine andranno trasmessi agli uffici competenti i relativi verbali cartacei. I predetti verbali devono essere sottoscritti dal Presidente della Commissione, che attesta il regolare svolgimento ed esito dell’esame.
Gli appelli d’esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per giustificati motivi dovranno essere autorizzate dal Preside
In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, purché nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del Corso di studio.
Sono nulli gli esami sostenuti che non rispettino il piano degli studi previsto per i rispettivi anni di corso.

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Art. 23 - Studenti non impegnati a tempo pieno

Art. 23 - Studenti non impegnati a tempo pieno

1. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi universitari per studenti che dichiarino di optare per l’impegno a tempo parziale.

2. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Il riconoscimento della frequenza delle attività formative richieste deve essere attestato nei documenti personali dello studente.

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Art. 24 - Organizzazione e valutazione delle attività didattiche

Art. 24 - Organizzazione e valutazione delle attività didattiche

Prima dell’inizio di ciascun anno accademico e comunque entro i termini stabiliti dal Senato accademico, il Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati se istituiti, delibera in merito:

a) alla programmazione e al coordinamento delle attività formative, tenendo conto dell’obiettivo di ottenere un’utilizzazione ottimale delle risorse umane disponibili nelle Facoltà;

b) all’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori della Facoltà.

I compiti didattici dei professori e dei ricercatori, sono, nel rispetto della normativa nazionale sullo stato giuridico, i seguenti:

a) per quanto riguarda i professori, svolgere in prima persona un numero minimo di ore di didattica frontale stabilito dalla vigente normativa, nell’ambito di un corso o più corsi della Facoltà di appartenenza; per quanto riguarda i ricercatori, svolgere i compiti didattici integrativi assegnati dalla Facoltà di appartenenza;

b) presiedere la Commissione giudicatrice degli esami di profitto per i propri corsi e p artecipare alle Commissioni giudicatrici di altri esami di profitto;
c) svolgere il ruolo di relatore o correlatore, ove previsto, per i lavori attinenti alla prova finale e partecipare alle Commissioni giudicatrici delle prove finali;
d) assicurare la propria presenza in sede universitaria settimanalmente o secondo la periodicità e le modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà, in relazione alle esigenze dei vari Corsi di studio;
e) svolgere in prima persona attività tutoriale, d’orientamento ed attività didattiche integrative secondo modalità e tempi stabiliti dal Consiglio di Facoltà;
f) tenere regolarmente un registro delle attività didattiche di cui alla lettera a) da sottoporre al visto del Preside.

Alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Facoltà ai sensi dei commi precedenti deve essere data adeguata pubblicità.
Il Senato accademico, su parere del Nucleo di valutazione, procede periodicamente alla valutazione della qualità delle attività didattiche.
Le modalità per procedere alla verifica dei risultati delle attività formative sono definite in un programma che l’Ateneo dovrà adottare anche ai fini dell’articolo 4, comma 4, della Legge 370/99.

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Art. 25 - Attività didattiche formative, integrative e di tutorato

Art. 25 - Attività didattiche formative, integrative e di tutorato

1. Le Facoltà, anche in collaborazione con Enti esterni, assicurano i seguenti servizi didattici integrativi:

- corsi di orientamento all’inserimento nella professione per laureati;

- corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi all’orientamento organizzati sulla base di convenzioni con i Provveditorati;
- attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l’assolvimento del debito formativo e a consentire l’accesso al primo anno di corso ;
- attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all’innovazione metodologica e tecnologica;

- attività di incremento e integrazione dell’offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all’orientamento inteso come attività formativa, ecc.).

2. Facoltà possono, altresì, istituire ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Legge 341/90:
- corsi di preparazione agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
- corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
- corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
- corsi di formazione permanente;
- corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
3. La partecipazione degli studenti alle attività di cui sopra può essere certificata.
4. Le Facoltà organizzano le attività integrative, sulla base di uno specifico piano prevedendo anche la partecipazione di studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni all’Università.
5. Per queste attività l’Università, su proposta delle Facoltà, può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.
6. Il piano didattico finanziario sarà proposto dai Consigli delle Facoltà interessate, prevedendo la copertura sia delle spese generali che degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo impegnato nell’attività integrativa secondo le norme previste per l'incentivazione. Su tale proposta si esprimerà la Commissione per la valutazione della didattica di Ateneo. Il Senato accademico delibererà in merito alle proposte stesse.
7. Le attività didattiche di cui ai comma precedenti possono essere valutate nel computo dell’impegno didattico minimo o far parte delle attività didattiche legate all’incentivazione dei docenti e dei ricercatori.

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Art. 26 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

Art. 26 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

L’offerta didattica dell’Ateneo è pubblica. L’Ateneo mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all’offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori.
Per ogni attività didattica offerta dall’Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

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Art. 27 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

Art. 27 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. L’Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio e il relativo Regolamento didattico ne disciplinano, oltre alle modalità di svolgimento e di valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice:

a) le modalità della prova, comprensiva di norma di un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione;
b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

2. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti universitari relativi alle altre attività formative e non deve presentare pendenze nei confronti delle biblioteche dell’Università.
3. Qualora la prova finale preveda una discussione con il candidato essa sarà pubblica.
4. Per il conseguimento della Laurea magistrale è prevista l’elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
5. E’ consentita la redazione delle tesi di laurea in lingua straniera, previa delibera da parte dei competenti Consigli di Corso di studio ovvero dei Consigli di Facoltà, ove non siano istituiti i Consigli di Corso di studio. La tesi in lingua straniera dovrà essere accompagnata da un “abstract” della tesi stessa, redatto in lingua italiana.
6. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà e sono composte da almeno tre membri per i titoli di Laurea e da almeno cinque membri per i titoli di Laurea magistrale e per i diplomi di Specializzazione.
7. Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti ordinari, i professori supplenti di altre Facoltà dell’Ateneo o di altri Atenei limitatamente alle prove finali relative all’anno accademico per il quale la supplenza o il contratto è stato conferito. Inoltre il Preside può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da professori di prima e seconda fascia, ricercatori e assistenti ordinari.
8. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale sarà nominata conformemente a quanto previsto dal comma 6, di comune accordo con i Presidi delle Facoltà interessate.
9. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi per i Corsi di laurea e di laurea magistrale, in cinquantesimi per le Scuole di specializzazione. All’unanimità, può essere concedesso al candidato il massimo dei voti con lode. La votazione finale viene deliberata dalla Commissione a maggioranza assoluta.
10. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuiti nell’anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli Regolamenti didattici.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all’articolo 2, comma 7, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
12. Nei diplomi originali attestanti il conseguimento del titolo sono riportate le firme, anche in forma elettronica, del Rettore, del Preside della Facoltà e del Direttore amministrativo.
13. A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea magistrale o specialistica e il Dottorato di ricerca, competono rispettivamente le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.

La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro i quali hanno conseguito la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99.

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