Art. 17 - Passaggi e trasferimenti di Corso

Art. 17 - Passaggi e trasferimenti di Corso

Lo studente di un Corso di laurea o di laurea magistrale può chiedere, in qualunque anno di corso, nei termini stabiliti, il passaggio ad altro Corso attivato presso l’Ateneo di appartenenza o il trasferimento ad altro Ateneo o istituto superiore con il riconoscimento totale o parziale dei crediti già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.L’autorizzazione al trasferimento ad altro Ateneo o istituto superiore è subordinata alla mancanza di pendenze nei confronti delle biblioteche dell’Università.
Il Consiglio di Facoltà cui afferisce il Corso di studio al quale lo studente intende passare o trasferirsi delibera circa il riconoscimento dei crediti conseguiti ai fini del nuovo curriculum nei termini stabiliti dalla normativa vigente e indica l’anno di corso al quale lo studente è ammesso. Lo studente potrà sostenere gli esami di profitto solo dopo la deliberazione del competente Consiglio di Facoltà in merito alla sua richiesta di passaggio o trasferimento.
I passaggi e i trasferimenti a Corsi di studio che prevedano numero programmato o prove di ammissione/idoneità sono subordinati al superamento delle relative prove di ammissione, secondo le modalità fissate dagli appositi bandi.
Il passaggio da un Corso di studio ad un altro per il quale lo studente non richiede il riconoscimento di crediti, avverrà automaticamente.

5. Le modalità e i termini di passaggio e di trasferimento saranno disciplinati con apposito Regolamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del D.M. 270/2004.

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