Art. 28 - Immatricolazioni e iscrizioni

Art. 28 - Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l’immatricolazione e l’iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio comprese le tasse di immatricolazione o di iscrizione sono indicati nel Manifesto degli studi e negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall’Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio vengono deliberate dal Senato accademico, sentito il parere del Consiglio di Facoltà interessato, e sono comunicate per tempo agli studenti nelle forme previste dal comma precedente.
3. Eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dai Regolamenti didattici devono essere comunicate per tempo agli studenti nelle forme previste dal comma 1.
4. Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea specialistica/magistrale e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere l’iscrizione ad un anno di corso successivo al primo con il riconoscimento parziale dei crediti acquisiti nel precedente Corso. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di Facoltà interessato.
5. Il presente articolo non si applica ai Dottorati di ricerca.

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