Art. 29 - Certificazioni
Art. 29 - CertificazioniL’Ateneo rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del RAU, l’Ateneo rilascia, come supplemento dell’attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
L’Ateneo rilascia certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma 1, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.