Art. 30 - Tutela dei diritti degli studenti

Art. 30 - Tutela dei diritti degli studenti

La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio compete al Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, provvede a curare le modalità particolari e ad attivare le strumentazioni adeguate per il perseguimento costante di tale scopo generale.
Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Consiglio di Facoltà e/o i Consigli del Corso di studio di appartenenza.
Sono immediatamente esecutive tutte le delibere riguardanti le convalide di atti di carriera compiute presso istituzioni accademiche italiane o straniere riguardanti passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di carriera.
Le delibere vengono notificate dalla Segreteria studenti agli interessati, che potranno ricorrere al Rettore entro trenta giorni dal ricevimento.

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