Art. 31 - Efficacia
Art. 31 - EfficaciaIl presente Regolamento è applicabile dall’anno accademico successivo alla sua adozione.
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative vigenti.
Il presente Regolamento è applicabile dall’anno accademico successivo alla sua adozione.
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative vigenti.