Art. 9 - Gestione amministrativa e patrimoniale

Art. 9 - Gestione amministrativa e patrimoniale

In attuazione dei disposti dell’art. 3 e del Titolo IV del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in particolare dell’art. 95, la gestione amministrativa del Centro, su proposta del Comitato, è affidata dal Consiglio di Amministrazione a uno dei Dipartimenti aderenti, verificata la disponibilità dello stesso, per un periodo di norma non inferiore a due esercizi finanziari.
Il Dipartimento che funge da Centro di spesa autonomo è tenuto ad apportare allo schema di bilancio le modifiche necessarie a consentire l’individuazione delle voci riguardanti l’attività del Centro.
Il Coordinatore del Centro fornisce al Direttore del Dipartimento, che funge da gestore, le indicazioni sugli impegni di spesa da assumere, ferma restando la responsabilità gestionale in capo al Direttore del Dipartimento interessato.

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