Art. 1 - Indizione delle elezioni
Art. 1 - Indizione delle elezioniLe elezioni per la nomina del Rappresentante dei Medici Specialisti in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, vengono indette ogni due anni accademici con Decreto Rettorale.