Art. 1 - Indizione delle elezioni

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni per la nomina del Rappresentante dei Medici Specialisti in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, vengono indette ogni due anni accademici con Decreto Rettorale.

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