Art. 2 - Elettorato attivo e passivo
Art. 2 - Elettorato attivo e passivoHanno diritto all'elettorato tutti i Medici Specialisti in formazione che alla data dell’elezione risultano iscritti alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Tutti gli elettori sono eleggibili.