Art. 8 - Risultato delle elezioni.
Art. 8 - Risultato delle elezioni.Il Rappresentante eletto è determinato dal maggior numero dei voti riportati.
A parità di voti, dovrà assegnarsi la precedenza a colui che risulta essere il più giovane nell’iscrizione alla relativa Scuola di Specializzazione. A parità di anno di iscrizione, la precedenza spetta al più giovane in età.