Art. 8 - Risultato delle elezioni.

Art. 8 - Risultato delle elezioni.

Il Rappresentante eletto è determinato dal maggior numero dei voti riportati.

A parità di voti, dovrà assegnarsi la precedenza a colui che risulta essere il più giovane nell’iscrizione alla relativa Scuola di Specializzazione. A parità di anno di iscrizione, la precedenza spetta al più giovane in età.

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