Art. 9 - Nomina degli eletti.
Art. 9 - Nomina degli eletti.A conclusione dello scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale deve immediatamente trasmettere al Preside - in plico sigillato - il verbale con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede.
Il Preside trasmette tale documentazione dell’avvenuta elezione al Magnifico Rettore, affinché provveda alla designazione del Rappresentante eletto con proprio Decreto Rettorale.