Art. 7 - Validità delle elezioni

Art. 7 - Validità delle elezioni

L’esito elettorale è valido qualora abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all’art. 2.

Un turno elettorale straordinario è indetto nel caso in cui non abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all’art. 2. L’esito delle elezioni straordinarie è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

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