Art. 7 - Validità delle elezioni
Art. 7 - Validità delle elezioniL’esito elettorale è valido qualora abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all’art. 2.
Un turno elettorale straordinario è indetto nel caso in cui non abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all’art. 2. L’esito delle elezioni straordinarie è valido indipendentemente dal numero dei votanti.