Art. 13 - Durata del mandato
Art. 13 - Durata del mandatoAi sensi degli articoli 9.4 e 37.1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.
Ai sensi degli articoli 9.4 e 37.1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.