Art. 8 - Coordinatore
Art. 8 - CoordinatoreIl Coordinatore è eletto dal Comitato tra i rappresentanti dei Dipartimenti di cui all'art. 7 con la maggioranza dei due terzi dei presenti e resta in carica per un triennio ed è rieleggibile per un secondo mandato.
Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato e la Giunta e ne rende esecutive le deliberazioni.