Art. 5 - Composizione
Art. 5 - ComposizioneIl Comitato è composto da 5 membri e viene nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore che ne indica anche il Presidente.
Il Comitato dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Comitato può nominare specifici Gruppi di studio e di lavoro, con il compito di istruire le singole pratiche e proposte di iniziative e di svolgere i lavori preparatori dell’attività consultiva, propositiva, formativa e di ricerca del Comitato medesimo.
Tutti i componenti del Comitato sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.
Le funzioni di membro del Comitato sono gratuite. I componenti esterni all’Università possono ottenere, su loro documentata richiesta, un rimborso delle spese relative alla loro partecipazione ai lavori dell’organo.