Art. 10 - Decadenza dei membri

Art. 10 - Decadenza dei membri

In considerazione delle particolari funzioni e della peculiarità dell’incarico, ogni membro deve assicurare la partecipazione alle riunioni e non può delegare altri in proprio luogo.
In caso di recesso volontario dei componenti, la relativa dichiarazione dovrà essere comunicata al Presidente, che provvederà ad informare il Comitato per attivare la procedura di sostituzione. I membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, o, comunque, per cinque volte nell’arco dell’anno solare, saranno considerati decaduti e verranno sostituiti secondo quanto previsto dall’art. 4.

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