Art. 1 - Disposizioni programmatiche
Art. 1 - Disposizioni programmaticheL’Ateneo favorisce il trasferimento delle conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività istituzionale di ricerca attraverso la propria partecipazione, ovvero attraverso la partecipazione di propri professori, ricercatori, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca e degli altri soggetti che, in forza della disposizioni di legge a quel momento vigenti, risultino comunque in analoghi rapporti con l’Ateneo, alle società previste dall’art. 2 del d.lgs.297/1999.