Art. 2 - Istituzione della "Commissione di Ateneo per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica"
Art. 2 - Istituzione della "Commissione di Ateneo per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica"Per l’attuazione del presente Regolamento di Ateneo è costituita una Commissione di Ateneo per il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica, di seguito anche “Commissione”, nominata dal Rettore, presieduta dallo stesso o da un suo delegato e composta da altri sei membri scelti tra soggetti di comprovata qualificazione ed esperienza; in ogni caso, la maggioranza dei componenti dovrà essere scelta tra soggetti legati all’Ateneo da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il funzionamento della Commissione è determinato sulla base di un regolamento dalla stessa approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti; detto regolamento disciplinerà, per quanto necessario, i corrispondenti aspetti procedurali.
Il parere della Commissione è prescritto ogni qual volta gli organi di Ateneo sono chiamati a deliberare su questioni o materie inerenti l’applicazione del presente Regolamento.