Art. 5 - Diasposizioni volte a prevenire conflitti di interesse e la concorrenza

Art. 5 - Diasposizioni volte a prevenire conflitti di interesse e la concorrenza

Il professore o il ricercatore che, ai sensi delle precedenti disposizioni, partecipi alle società previste dall’art.2 d.lgs.297/1999, non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni degli organi di Ateneo, di singole Facoltà, Dipartimenti o Centri in qualsiasi modo riguardanti rapporti con le predette società.

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